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STATUTO
“IL TULIPANO ROSSO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE
Articolo 1
Denominazione
1. E’ costituita la società cooperativa sociale denominata:
“IL TULIPANO ROSSO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”.
La cooperativa è costituita ai sensi dell’articolo 1, primo comma, lettera a) della Legge 8 novembre 1981, n. 381.
Articolo 2
Scopo
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, così come previsto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.
Essa promuove il progresso degli studi, delle ricerche e del trattamento, nonché la diffusione della cultura professionale nei vari settori in cui si articola la psicologia dell’educazione, della formazione, del ciclo della vita e dell’emergenza e qualunque altra finalità che rientri nelle aree sociali, psicologiche, psichiatriche, pedagogiche, sanitarie, riabilitative e di sostegno dell’individuo.
Essa si ispira a principi che sono alla base del movimento cooperativo quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche ed agisce in rapporto ai suddetti principi.
Per raggiungere i propri scopi, coopera attivamente con gli altrimenti cooperativi o consortili, imprese sociali ed organismi pubblici, con facoltà di aderire, previa approvazione dell’assemblea dei soci, ad organizzazioni nazionali ed internazionali i cui fini siano coerenti con i propri e di promuovere le più ampie forme di collaborazione con enti e con istituti di ricerca sia pubblici che privati, con la facoltà di stipulare convenzioni e/o accordi con le predette strutture e di articolare sul territorio strutture quali centri di ricerca e di cura psicologica e psicoterapica, sportelli informativi e di ascolto, case famiglia, comunità alloggio, centri di prima e di seconda accoglienza, strutture residenziali e semiresidenziali, centri di aggregazione giovanile, ludoteche, asili nido, scuole materne, centri sociali e centri per anziani.
Per il conseguimento dei propri scopi e comunque senza scopo di lucro, la cooperativa potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché avere rappresentanze e partecipazioni in associazioni, cooperative e consorzi aventi oggetto e scopi affini, connessi e/o complementari con i propri.
Al fine di favorire la ricerca, potranno essere istituiti, presso la sede della cooperativa o altrove, archivi di documentazione scientifica, tecnologica, amministrativa, legislativa e culturale, nonché biblioteche e simili, con facoltà di consultazione per i soci e per quanti ne facciano richiesta con motivato interesse.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, la cooperativa potrà favorire la costituzione di enti ed associazioni di supporto, orientandone i programmi e valutandone i risultati.
La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando l’autogestione responsabile dell’impresa anche grazie all’apporto dei soci-lavoratori.
Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa, oltre che operare anche con terzi, potrà impiegare soci-lavoratori, stipulando con essi contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.
Oggetto sociale
La cooperativa ha come oggetto la promozione dell’informazione scientifica tra i soci, enti terzi di analogo tenore, strutture pubbliche nazionali ed estere, anche al fine di collaborare e di istituire protocolli d’intesa con detti enti terzi.
Essa si prefissa di promuovere e favorire studi e ricerche, nonché di realizzare le iniziative di formazione professionale e scientifica in ambito psico-socio-educativo, anche attraverso la costituzione di centri a tal fine organizzati e strutturati.
La cooperativa realizza, altresì, la diffusione e lo sviluppo delle attività di prevenzione delle situazioni di disagio, di devianza, di traumi psico-fisici e post traumatici da stress, promuovendo peraltro iniziative di aggiornamento e di formazione degli psicologi, medici, degli operatori del soccorso, degli operatori della salute sociale, degli insegnanti e dei pedagogisti.
Oggetto e fine della cooperativa è anche la promozione di studi, ricerche, interventi anche di tipo psicoterapici, attività nei confronti delle strutture organizzative scolastiche, familiari, sociali, individuali e formative, nonché la realizzazione di iniziative volte all’orientamento ed all’assistenza dei soggetti disagiati in maniera e con strumenti diversi a secondo del contesto sociale di riferimento.
Oltre a promuovere seminari, convegni, mostre ed iniziative editoriali, culturali, sociali e sanitarie ed a curare la pubblicazione di periodici, monografie, materiale informativo e promozionale, la cooperativa realizza iniziative volte alla formazione ed all’aggiornamento psico-educativo del personale docente, direttivo ed ispettivo delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, così come di tutti i soggetti che si occupano a vario titolo dell’educazione dei ragazzi anche in contesti extrascolastici.
Essa cura il sostegno psico-sociale all’infanzia, all’adolescenza ed alla famiglia, sostenendo e valorizzando le attività volte alla lotta dell’emarginazione e della devianza minorile, gestisce archivi e centri di documentazione e svolge ogni altra attività utile e necessaria per la realizzazione delle proprie finalità.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, compiendo atti ed operazioni di qualsiasi natura finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali e/o attinenti ai medesimi.
Le attività sociali e sanitarie saranno svolte nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 3
Durata della società
1. La durata della società cooperativa è illimitata.
Articolo 4
Sede sociale e domicilio dei soci
1. La sede della società è fissata nel comune di Roma.
Il trasferimento della sede all’interno del comune non comporta la modifica dell’atto costitutivo.
Con decisione dell’organo amministrativo, la società può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE E TITOLI DI DEBITO
Articolo 5
Capitale sociale e sue variazioni.
Il capitale sociale è variabile, diviso in quote ai sensi di legge.
Articolo 6
Finanziamenti dei soci alla società
I soci possono eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti della legge in materia di raccolta del risparmio.
Articolo 7
Partecipazioni al capitale sociale
1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
2. L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che il presente statuto prevede per le decisioni dei soci aventi ad oggetto le modifiche dello statuto sociale.
Articolo 8
Trasferimento delle partecipazioni
In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell’acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell’alienazione.
La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.
Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinunzia al diritto di prelazione. La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 9
Recesso del socio
Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.
L’esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell’organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.
Articolo 10
Titolo di debito
La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI
Articolo 11
Decisioni dei soci - competenze
1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Sono riservate alle competenze dei soci:
- l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l’amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- l’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modifiche dell’atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.
3. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.
Ogni socio che non sia moroso nell’esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipazione alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell’atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.
4. Il procedimento per la consultazione scritta o l’acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto gironi entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l’eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell’organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 12
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:
a) l’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
b) l’assemblea è convocata dall’organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato dall’assemblea; l’avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell’organo amministrativo l’assemblea può essere convocata dell’eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
c) in ogni caso l’assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l’intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell’eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento;
d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
e) il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esenti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
f) l’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza della persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
g) l’assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
TITOLO IV
ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA’
Articolo 13
Amministrazione della società
La società è amministrata, alternativamente:
a) da un amministratore unico;
b) da due o più amministratori;
c) da un collegio di amministrazione.
Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.
I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.
Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L’organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell’amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l’eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell’organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l’intero consiglio, ma quando l’amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni. L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.
L’organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.
Articolo 14
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:
a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o inadempimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell’eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ora prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall’interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell’eventuale organo di controllo;
e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
f) il consiglio di amministrazione nomina il segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l’eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi telefax e posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.
h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l’approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.
Articolo 15
Rappresentanza sociale
L’amministratore unico, gli amministratori o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall’organo amministrativo nell’atto di nomina.
Articolo 16
Compenso degli Amministratori
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale in misura fissa e proporzionale agli utili di esercizio e riconoscere un’indennità per la cessazione del rapporto da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L’eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.
Articolo 17
Controllo legale e controllo contabile
Quando la legge prevede l’obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionali a norma di legge.
Articolo 18
Azione di responsabilità
- L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.
TITOLO V
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
Articolo 19
Esercizi sociali, bilancio e utili
- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
- Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo ai soci, in porzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 20
Scioglimento e liquidazione
- La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l’organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l’organo amministrativo.
- Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell’organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l’amministratore unico, se l’organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l’organo di liquidazione sia pluripersonale.
TITOLO VII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE
Articolo 21
Clausola arbitrale
I soci convengono concordemente che, qualora sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentanti e/o di controllo, una controversia ricompresa nell’ambito della previsione di cui all’articolo 1 del D.L.g.vo n.5 del 2003, la stessa è devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato di comune accordo tra le parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società.
La nomina dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.
Il termine per la pronuncia della determinazione arbitrale sarà di novanta giorni dall’accettazione da parte dell’Arbitro. Qualora l’Arbitro ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell’ultimo atto istruttorio o se successivo dall’ultimo atto relativo alla consulenza.
L’arbitrato sarà rituale e secondo diritto. La sede dell’arbitrato sarà in Roma presso il domicilio che sarà indicato dall’Arbitro.
Alla parte istante del giudizio farà carico l’onere dell’anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l’arbitro.
Articolo 22
Foro competente
1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.
TITOLO VIII
NORME FINALI
Articolo 23
Legge applicabile
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.
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